Scadenze Fiscali-#SCB_COM

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Scadenze Fiscali

 
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31 mag 2019
DEFINIZIONE AGEVOLATA - Irregolarità formali - Versamento
Versamento della prima rata ai fini della definizione delle irregolarità formali
 
Ai sensi dell'art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che
non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA
e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere
regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo
d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il versamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo entr o il 31 maggio 2019
e il 2 marzo 2020. É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio
2019.
La rimozione delle irregolarità od omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle due rate e con la rimozione delle
irregolarità od omissioni.
La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; inoltre, sono esclusi dalla
regolarizzazione:
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria di cui all' art. 5-quater , D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla
L. 4 agosto 1990, n. 227;
- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del citato D.L. n. 119.
Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 15 marzo 2019.
Versamento:
-con Mod. F24 senza facoltà di compensazione e con indicazione del codice tributo indicato nella
Ris. Ag. Entrate n. 37 /E del 21 marzo 2019.